» Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE: “Si paga di più se non si chiama”. Ecco come fare e le nuove normative per essere esenti
 

Ticket, dal 1 luglio si cambia: ATTENZIONE: “Si paga di piů se non si chiama”. Ecco come fare e le nuove normative per essere esenti

Cambiano le regole per il pagamento del ticket e le Usl o Asl  ( non in tutte le regioni c’è stato il cambio dell’acronimo) raccomandano a tutti i cittadini di telefonare per verificare e autocertificare la fascia di reddito negli elenchi della tessera sanitaria. Il nuovo sistema dematerializzato della sanità, che introduce anche la prescrizione farmaceutica digitale, infatti, comporta nuove procedure e le Usl  spiegano tutto quello che devono sapere e fare i cittadini entro e non oltre il 30 giugno per non avere problemi legati a pagamento di ticket in base alla fascia di reddito.

COSA CAMBIA:  Attualmente il pagamento del ticket (di compartecipazione alla spesa dei farmaci e delle visite) può avvenire sia tramite attestazione della fascia di reddito da parte del medico prescrittore (che la rileva dal Sistema TS – Tessera Sanitaria), sia con autocertificazione dell’assistito al momento della prenotazione, ma dal primo luglio le cose cambieranno e la fascia di reddito di appartenenza (attribuita dal Ministero delle Finanze sulla base della dichiarazione dei redditi) comparirà in automatico sulla ricetta senza possibilità di modifica o inserimento ex-novo da parte del medico prescrittore o del farmacista.

I RISCHI: E’ importante sapere che per varie motivazioni di ordine sia fiscale che informatico, alcuni assistiti potrebbero non risultare presenti nel Sistema TS (per esempio potrebbero non essere presenti i lavoratori dipendenti che hanno solo il Cud e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi), oppure potrebbero essere presenti con una fascia di reddito non corrispondente a quella dichiarata. Ma l’assenza dal Sistema TS dopo il 1° luglio comporterà una attribuzione automatica alla fascia più alta (con pagamento intero del ticket) e inoltre, sempre dopo il 1° luglio, l’autocertificazione della fascia di reddito da parte dell’assistito non potrà più essere fatta al medico stesso contemporaneamente alla prescrizione/ricettazione, ma potrà avvenire solo presso gli sportelli Cup, oppure on line (Pec, e-mail) o fax della azienda Usl di appartenenza, mediante la compilazione e invio di un apposito modulo regionale.

CHIAMARE SUBITO: E’ quindi importante – comunica la Usl  al quotidiano Umbria24– che i cittadini si informino subito, e comunque entro e non oltre il 30 giugno, della propria presenza nell’anagrafe del Sistema TS e nel caso di assenza o di errata attribuzione della fascia di reddito è importante autocertificarsi tempestivamente. Si possono ottenere informazioni sulla presenza o meno nel sistema TS ed eventuale supporto per l’autocertificazione chiamando l’Usl di competenza, preferibilmente nelle ore pomeridiane per abbreviare l’attesa. Informazioni dettagliate e moduli sul sito. Una volta inviata l’autocertificazione, l’Azienda Usl di appartenenza iscriverà il cittadino nel Sistema TS o ne correggerà la posizione e rilascerà il certificato relativo alla fascia di reddito dichiarata.

INFO:  Il calcolo per stabilire la fascia di reddito deve essere fatto sulla base delle informazioni che si trovano in calce al modello di autocertificazione o di autocertificazione per variazione di fascia (modello 4 e modello 5). Le informazioni nel Sistema TS relative alla fascia di reddito e all’eventuale diritto all’esenzione vengono aggiornate al 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell’anno successivo. Non dovranno presentare l’autocertificazione gli esenti totali per reddito, né chi fa parte di un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100mila euro in quanto tenuto al pagamento del ticket nella quota massima.

 

A CHI SI RIVOLGE A tutti gli assistiti, eccetto gli esenti per reddito*  (che hanno già fatto l’autocertificazione) e i cittadini in fascia di reddito superiore a 100mila euro.

 

SONO ESENTI PER REDDITO I SEGUENTI SOGGETTI:

* E01 Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a euro 36.151,98.

* E02 Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

* E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.

* E04 Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.

 

Si riepilogano di seguito le fasce di reddito e le relative codifiche che devono comparire sulla ricetta per l’applicazione delle quote di compartecipazione:


FONTE: http://www.retenews24.it

 
 
 

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