Scadenze prodotti, obbligo di controllo: quadro sanzionatorio ed eccezioni
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Un obbligo che vale per tutti gli item, cosmetici compresi.
Ma quando c'è l'obbligo dell'indicazione della data in etichetta e quando invece entra in gioco il Pao, Period After Opening? Quali sono le eccezioni e quale il quadro sanzionatorio?
La riflessione è stata proposta da un recente intervento pubblicato su SedivaNews, che sottolinea come sia necessaria per la farmacia una «piena e costante verifica dei prodotti in vendita» cosmetici compresi, «magari con la predisposizione di un registro che aiuti la tenuta delle scadenze, e anche una corretta conservazione dei prodotti».
Scadenze: prima e dopo i 30 mesi
Dagli esperti, infatti, viene sottolineato come l'obbligo di controllo riguardi tutti i prodotti, ma per quanto riguarda i cosmetici, in particolare, è necessaria una distinzione: quando «la scadenza è non superiore a 30 mesi, la data di scadenza è riportata sull'etichetta per legge - art. 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 - e vanno indicati il mese e l'anno, esattamente come per gli alimenti, dopo la dicitura "Da consumare preferibilmente entro...». Al contrario, «se la durata minima è superiore ai 30 mesi, invece, l'obbligo dell'indicazione della data in etichetta cade ed entra in gioco il PAO (Period After Opening), un sistema semplice ed intuitivo ed il cui simbolo - che deve essere apposto sia sul confezionamento esterno, che sul contenitore vero e proprio del prodotto - ha la forma di un piccolo vasetto aperto, sul quale la durata del cosmetico va indicata con riguardo al numero di mesi successivi all'apertura del contenitore (per esempio 12 mesi), dato che i cosmetici restano inalterati fin quando il contatto con agenti esterni non ne comporti la modifica o il deterioramento del contenuto».Le eccezioni
Il sistema normativo «impone che la data di scadenza o il Pao figurino sempre, ma in realtà ci sono delle eccezioni che vanno tenute presenti e che riguardano i monodose (per esempio i campioni gratuiti), i prodotti confezionati con modalità che evitano il contatto tra il cosmetico e l'ambiente circostante (gli aerosol) e quelli per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento atto a incidere negativamente sulla sicurezza del prodotto stesso nel corso del tempo».Il quadro sanzionatorio
Ma qual è il quadro sanzionatorio di riferimento? «Per il caso di vendita di prodotti cosmetici che "possono essere dannosi per la salute umana" ma anche per l'ipotesi di semplice loro detenzione per il commercio, a dettare la disciplina è l'art. 3 del D. Lgs. 204/2015 che reca sanzioni puntuali a carico di chi violi la normativa europea di riferimento (il citato Reg. n. 1223/2009), disponendo quanto segue: "1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento 1223/2009 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a mille euro. 2. Se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto".Da qui quindi l'invito a effettuare periodicamente dei controlli, indipendentemente dalla categoria merceologica.
fonte:
Farmacista 33
