» Prezzo dei farmaci online tra normativa di riferimento e nota ministeriale
 

Prezzo dei farmaci online tra normativa di riferimento e nota ministeriale

Una recente inchiesta dell'associazione di consumatori Altroconsumo ha evidenziato "la frequentissima mancanza di coincidenza tra il prezzo online e quello nella farmacia fisica corrispondente". Lo si legge nell'indagine pubblicata sul sito in cui Altroconsumo scrive anche che "la legge prescrive, peraltro in maniera per noi insensata, che il prezzo debba essere lo stesso. Dalle nostre prove a campione su dieci siti, il prezzo è risultato uguale solo in due casi. Quando i prezzi sono diversi, quello online- come è facile intuire - è sempre più basso di quello praticato nella farmacia fisica". Un'occasione per fare un punto sulla normativa di riferimento che regolamenta il recente ambito di attività delle farmacie e nel merito abbiamo chiesto chiarimenti a Maurizio Cini, docente del dipartimento di Farmacia e biotecnologie dell'Università di Bologna e presidente Asfi.

La normativa in vigore

In Italia la commercializzazione di farmaci on line è regolata dal decreto legislativo n.17, attuazione della direttiva 2011/62/UE, che è andato a modificare il D.LGS. N.219/2006. Tali norme disciplinano la procedura di richiesta di autorizzazione e le modalità di vendita dei farmaci su internet. Secondo queste norme, in Italia è possibile la vendita online dei farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e dei farmaci da banco (Otc), presenti in un elenco disponibile sul sito dell'Aifa. È, invece, vietata la vendita sul web dei farmaci che necessitano di ricetta medica. «Questa normativa non include indicazioni sulla corrispondenza tra il prezzo del farmaco online e quello nella farmacia fisica» spiega Cini. Una nota ministeriale che fa riferimento alla 'Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219' si legge: Si ricorda che, in ossequio a quanto previsto all' art. 32 del DL 201/2011, convertito nella L 241/2011 e all'art. 11 del DL 1/2012, convertito nella L 27/2012, le farmacie/esercizi commerciali possono praticare sconti su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando le medesime condizioni a tutti gli acquirenti senza alcuna discriminazione. Ne deriva che sui medicinali in questione devono essere praticati i medesimi sconti, siano essi acquistati presso il punto vendita che, a distanza, attraverso il sito internet autorizzato.
 

Nota ministeriale e le linea guida su La vendita Online

«Questa nota, che non ha strettamente valore legislativo è stata citata dal documento di Federfarma» conferma Cini. Nel documento "La vendita Online" revisionato nell'aprile del 2019 si legge infatti, che 'il prezzo proposto dovrà obbligatoriamente essere il medesimo rispetto a quello praticato all'interno della propria farmacia' e di seguito specifica che 'L'obbligo del titolare di farmacia di praticare i medesimi prezzi sui farmaci venduti online e quelli dispensati all'interno della farmacia non è applicabile alla vendita di tutti gli altri prodotti del settore commerciale. Pertanto, il prezzo online di un cosmetico, piuttosto che di un medical device, può differire da quello praticato in farmacia'.
«Ad oggi» conclude Cini «la normativa che regola il prezzo dei farmaci è quella inclusa nella Finanziaria 2007, legge 296/2006. Al comma 801 viene indicato che 'i punti vendita devono rendere chiaramente noti al pubblico, mediante listini o altre equivalenti modalità, i prezzi da essi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP). Tale normativa non prevede la vendita online, perché non era ancora possibile. A questo punto la questione da porsi è se il negozio online costituisce un tutt'uno con il punto vendita, ma la risposta risiede nella nota ministeriale».
 
 

fonte:

Federfarma

 
 

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