» Occupazione e incentivi assunzioni, alcuni ancora sulla carta. Ecco i bonus in vigore
 

Occupazione e incentivi assunzioni, alcuni ancora sulla carta. Ecco i bonus in vigore

Di sicuro, il tema dell'occupazione - tra aspettative di turn over dalla misura di pensione quota 100 e incentivi - è al centro del dibattito, ma quanto poi dalle parole si possa passare ai fatti, è un aspetto contro cui si scontrano datori di lavoro e cittadini. Se, sulla carta, qualche bonus per favorire nuove assunzioni o trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato c'è - da capire comunque quanto rispondano alle effettive esigenze delle imprese, farmacie incluse - nella pratica molti di questi, nonostante siamo ormai a metà anno, non sono ancora fruibili perché mancano i provvedimenti attuativi o le circolari operative. Quali sono allora quelli che a oggi sono attivi?

Bonus per under 30 e per under 35
Un primo incentivo su cui vale la pena fare un punto è quello contenuto nella cosiddetta Legge Dignità che aveva rinnovato l'estensione agli under 35 del bonus per assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti anche per il 2019 e il 2020. Come si ricorderà, la misura originaria era quella contenuta nella legge Bilancio 2018 che aveva reso permanente il bonus per gli under 30. Il provvedimento prevedeva anche l'estensione dell'incentivo agli under 35, per tutto il 2018. Era stata poi la legge Dignità ad averne previsto il rinnovo, per gli under 35, per il biennio 2019 e il 2020. Qual è la situazione oggi?
Al momento, perché l'applicazione possa essere operativa, manca ancora all'appello il decreto attuativo. Infatti si prevede che «le modalità di fruizione dell'esonero siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione». A oggi, quindi, quanto al Bonus under 30, è operativo senza che sia stato fissato un limite temporale, mentre, per gli anni 2019-2020, l'estensione agli under 35 non lo è ancora.

Che cosa prevede?
Viene «riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».
L'esonero spetta in occasione della «prima assunzione» per coloro che «non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato». Nel caso in cui per un lavoratore l'esonero sia stato solo parzialmente fruito, in occasione di una nuova assunzione a tempo indeterminato con altri datori di lavoro, «il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni». In ogni caso, «l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva».

Bonus eccellenze
Nella legge Bilancio 2019 è stato poi previsto il Bonus Eccellenze, destinato a neolaureati «entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età» con «votazione di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110» o a chi è in «possesso di un dottorato di ricerca conseguito prima del compimento del trentaquattresimo anno di età», entrambi ottenuti nel «periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019». In entrambi i casi, il conseguimento del titolo deve essere avvenuto nel «periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019». Quale è la situazione? Il provvedimento è ancora in attesa della circolare Inps che ne definisca le modalità attuative.

Che cosa prevede?
Si tratta anche in questo caso di un «esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail)». È fruibile «per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata». Va detto che la misura è «cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale». L'assunzione a ogni modo deve essere avvenuta tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
Vale anche in caso di tempo parziale e per la trasformazione di un contratto da tempo determinato in indeterminato.
Per quanto riguarda la laurea, il riferimento è a quella magistrale, mentre l'università può essere statale o non.

Over 50 e donne
Sono attivi senza indicazioni di limiti temporali i bonus - che prevedono la riduzione del 50% dei contributo a carico del datore di lavoro -, per lavoratori di età pari o superiore ai 50 e per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o disoccupate da oltre 2 mesi con almeno 50 anni (o anche prive di impego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in alcune regioni o in determinati settori). Possono essere attivati contratti full o part time (per una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato); l'erogazione è legata a un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
 
 
 

fonte:

Farmacista 33

 
 

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