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Fatturazione elettronica B2B: dal primo luglio al via le sanzioni

Come noto, dal 1 gennaio 2019 è stato introdotto in Italia l’obbligo di fatturazione elettronica B2B, ovvero tra privati. L’avvio del nuovo adempimento prevede l’emissione del documento elettronico in un formato Xml, l’invio al Sistema di interscambio (Sdi) e dunque l’inoltro da parte di quest’ultimo al destinatario di riferimento. In caso di mancata consegna della fattura all’acquirente, la normativa prevede l’obbligo in capo al cedente-emittente di inviare la “copia di cortesia”, dando notizia della messa in disponibilità della e-fattura presso il Sdi. Qualora non fosse possibile effettuare tale invio, la fattura viene considerata come non emessa, con applicazione della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 18/12/1997 Nr 471.

Proprio in merito alle sanzioni derivanti dall’obbligo di emissione della fattura, Silvia Di Domenico, commercialista e revisore legale, evidenzia che «se in un primissimo momento erano state stabilite tempistiche particolarmente stringenti (e in sostanza difficilmente realizzabili), vale a dire entro le ore 24 del giorno di emissione, il legislatore è intervenuto dividendo in sostanza il 2019 in due parti, con due discipline differenziate».

Ciò significa che «fino al 30 giugno, il momento di effettuazione dell’operazione e la data di trasmissione coincidono. In sostanza la fattura elettronica andrebbe emessa entro le ore 24, ma viene prevista una moratoria sulle sanzioni applicabili in tema di tardività della fattura». Invece, dal 1 luglio, come previsto dal DL Crescita, appena convertito in Legge, «si può emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione» e interviene l’obbligo «di indicazione di tale data (o nel corpo della fattura o in uno specifico campo del tracciato XML). Tale intervento ha consentito, nel primo semestre dell’anno, l’allungamento dei tempi e facilitato la vita degli operatori prevedendo un periodo transitorio durante il quale non sarebbero state applicate sanzioni per il ritardo nell’emissione se la e-fattura fosse stata emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA. In sede di conversione del decreto legge n. 119/2018 nella legge 17/12/2018 n. 136 è stata infine introdotta un’estensione del periodo transitorio (possibilità di trasmissione dell’e-fattura entro il termine della liquidazione IVA), riservata ai soli contribuenti mensili, fino al 30 settembre».

Di Domenico ricorda poi che «la sanzione in tema di tardività della trasmissione della e-fattura va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato e registrato. Nel periodo di moratoria, la sanzione non verrà applicata, a patto che la fattura risulti trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA a cui si riferisce. La sanzione verrà ridotta dell’80% se la fattura risulti trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione successiva. Nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione applicata va da 250 a 2.000 euro».

Secondo l’esperta, tuttavia, «non tutto è chiaro e pronto» per il passaggio al Regime definitivo della fatturazione elettronica B2B: «Pur essendo intervenuto nuovamente il governo, che nel decreto Crescita ha previsto un allungamento di 2 giorni del termine “a regime” per la trasmissione della fattura elettronica, portandolo da 10 a 12 giorni, alcuni nodi non sono stati sciolti. Ad oggi, quindi, la normativa, unificata per fattura elettronica e cartacea, prevede che in caso di emissione di fattura cosiddetta “immediata”, il termine di emissione, se cartacea, e trasmissione, se elettronica, sia di 12 giorni, con l’obbligo di indicare la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione-trasmissione. Il periodo di moratoria sulle sanzioni proseguirà fino al 30 settembre solo per i contribuenti con liquidazione mensile dell’IVA. Per i trimestrali, invece, le sanzioni scatteranno dal 1 luglio. Resta ancora in ballo il tema dell’eventuale modifica del tracciato XML con l’introduzione del campo “data di effettuazione dell’operazione”, ad oggi non previsto».

 
 

fonte:

Farmaciavirtuale.it

 
 

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