» FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE: possono essere pubblicizzati
 

Questa Federazione informa che il Consiglio di Stato Sezione Terza si è recentemente pronunciato con la Sentenza  n. 2217 del 12 maggio 2017, sul tema della pubblicità dei farmaci SOP.

La Sentenza in oggetto che si trasmette per opportuna conoscenza (allegato n.1), costituisce un precedente importante perché modifica, sostanzialmente, le condizioni sinora applicate, per l’ammissione dei medicinali alla pubblicità, condizioni e che hanno consentito tale possibilità solo ai farmaci classificati OTC con l’esclusione dei farmaci SOP.

Sarà utile ripercorrere le tappe e le considerazioni del giudice amministrativo che hanno portato a tale significativa novità.

 

La vicenda nasce dall’istanza presentata dalla ditta Chefaro al Ministero della Salute per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla pubblicità per il medicinale “Bronchodual Sedativo e Fluidificante”. Il Ministero, dopo un’iniziale parere positivo, ha rettificato la propria posizione, ricordando che il messaggio pubblicitario non poteva essere autorizzato, in quanto si trattava di un farmaco non rientrante nella categoria “c-bis” che non ha accesso alla pubblicità.

 

Il ricorso presentato al TAR-Lazio dalla ditta Chefaro contro tale diniego è stato accolto dal giudice amministrativo con sentenza n. 7539/2016 del giugno scorso e, contro tale sentenza, il Ministero della Salute è ricorso in appello al Consiglio di Stato per ottenerne l’annullamento.

 

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero ed ha confermato la sentenza di primo grado del TAR, dopo una meditata ricostruzione delle norme vigenti in materia, volta a evidenziare l’assenza, nell’ordinamento giuridico nazionale, di un espresso divieto alla pubblicità dei farmaci SOP.

 

In particolare, il Consiglio di Stato non ha ravvisato elementi, nella valutazione dell’art. 96 del D. Lgs. 219/06, per confermare il divieto di pubblicità dei farmaci SOP sinora applicato; anzi, il giudice di appello ha ritenuto, analizzando tale articolo, che le differenze di classificazione tra SOP e OTC riguardano altri aspetti che attengono alle diverse modalità di etichettatura e all’immediata disponibilità in esposizione dei medicinali OTC, questioni del tutto estranee al tema della pubblicità, tema a cui si rivolge il medesimo articolo, ma con un generico rinvio ai medicinali senza ricetta.

 

 

 

Analogamente, il Consiglio di Stato non ha condiviso nemmeno il richiamo del Ministero al successivo art. 115 del D. Lgs. 219/06  per sostenere l’esistenza del suddetto divieto in quanto, secondo il giudice di appello, “la circostanza che la norma sopravvenuta utilizzi la stessa formula verbale un tempo impiegata, nell’ambito di una norma abrogata, per definire i (soli) farmaci di automedicazione non è di per sé sufficiente a inferirne che il legislatore abbia voluto operare una distinzione, all’interno della generale categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, per poi dettare regimi differenziati quanto alla possibilità di farne pubblicità”.

 

Il Consiglio di Stato, ha quindi ampliato l’indagine, esaminando anche l’art. 88 della Direttiva 2001/83/CE per giungere alla conclusione che, se tale norma ha stabilito il divieto di pubblicità per certe categorie di farmaci ( ossia quelli che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica e gli stupefacenti), “non può che desumersene, a contrario, che la pubblicità deve intendersi sempre consentita per le restanti: …divieti ulteriori …si esporrebbero al serio rischio di incompatibilità comunitaria”.

 

Il Consiglio di Stato ha, infine, giudicato infondata anche la tesi che la differenziazione tra SOP e OTC, ai fini dell’accesso alla pubblicità, sarebbe giustificata da un diverso grado di pericolosità per la salute degli stessi, in quanto tale eventuale condizione “non potrebbe in ogni caso giustificare l’estensione di un divieto generalizzato che non trova fondamento nella disciplina europea, potendo al più legittimare diverse cautele e prescrizioni in sede di autorizzazione alla pubblicità”.

 

E’ presumibile che le novità introdotte dalla sentenza in oggetto costituiranno motivo di nuove indicazioni per gli operatori da parte del Ministero della Salute; sarà cura di Federfarma fornire tempestivi aggiornamenti alle organizzazioni in indirizzo.

LA SENTENZA

 
 

fonte:

Quelli che la Farmacia

 

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