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E-commerce farmacia, niente fattura (né scontrino) per le cessioni di prodotti online

Per le cessioni di prodotti e-commerce farmacia è stato completato il processo di semplificazione: non vige più l’obbligo di emissione di fatture e scontrini.
Il 27 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che completa il processo di semplificazione per gli operatori economici – tra i quali figurano anche le farmacie – che cedono beni e/o servizi tramite il web, ovvero attraverso l’e-commerce, a privati consumatori.
Secondo quanto riferito dallo studio associato Bacigalupo-Lucidi, «alla luce del provvedimento tali operazioni non sono più soggette all’obbligo di emissione della fattura, come già aveva disposto l’art. 1, comma 1, lett. C del decreto legislativo 42/2015, inserendo nell’art. 22 del D.P.R. 633/72 il numero 6-ter, per il quale, appunto, quell’obbligo viene meno anche per le “prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione”». Ma viene meno «anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e quindi di rilascio dello scontrino fiscale».
Cessa, pertanto, ogni adempimento per le operazioni commerciali via internet rese a privati consumatori italiani. «Tali corrispettivi, tuttavia – prosegue lo studio associato – rientrano, crediamo proprio, a pieno titolo tra quelli cui si applica il metodo cosiddetto “della ventilazione” ai fini della determinazione dell’imposta dovuta sulle operazioni attive che, come sappiamo, semplifica notevolmente il calcolo della liquidazione periodica dell’Iva per tutti i commercianti al minuto. Si tratta invero di cessioni che, proprio come nel caso delle farmacie, sono pur sempre poste in essere da commercianti al minuto e proprio in tale veste, che non sono documentate da fattura e che riguardano parimenti categorie di prodotti per le quali si applica appunto la “ventilazione”. Né, si badi bene, questa conclusione potrebbe essere smentita dalla circostanza che la cessione non avviene nei locali in cui si svolge l’attività, ma con consegna al domicilio del cliente secondo le forme delle vendite per corrispondenza (il commercio elettronico cosiddetto “indiretto” che ha ad oggetto beni materiali, infatti, altro non è che una vendita per corrispondenza i cui ordini e pagamenti sono “informatizzati”)». Ciò perché la legge «non fa distinzione, ai fini dell’applicazione della “ventilazione”, tra le diverse modalità di vendita praticate dai commercianti al minuto», ma anche e soprattuto perché la stessa normativa «assimila espressamente per i commercianti al minuto la cessione nei locali aperti al pubblico a quella mediante distributori automatici, nonché a quella a domicilio ovvero per corrispondenza. È appena il caso di aggiungere, infine, che resta fermo (anche in ordine alle vendite online) l’obbligo di annotare sul registro dei corrispettivi il loro ammontare giornaliero».
 
 

fonte:

Farmaciavirtuale.it

 
 

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