Distributori automatici farmaci, divieti e limiti nell'utilizzo per consegna ordini online
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È questo il principio ribadito di recente in un articolo pubblicato da Sedivanews, curato dall'avvocato Gustavo Bacigalupo, nato da un quesito di una Federfarma locale, che torna a riflettere sulla questione delle vending machine e dei distributori automatici.
Alla base della riflessione c'è la nota del Ministero della Salute (n. 13507 del 11/03/2019) che era intervenuto sulla possibilità di effettuare una consegna tramite distributore automatico di un ordine di acquisito mediante app e via internet. «Nonostante le modalità telematiche della fase di acquisizione dell'ordine» ribadisce l'esperto «è e resta imprescindibile l'intervento professionale del farmacista per l'evasione e la consegna del farmaco all'acquirente».
Il farmacista infatti «è l'unico responsabile della vendita del farmaco e deve effettuare, per obbligo professionale, la verifica dell'integrità del farmaco venduto, della corretta conservazione dello stesso, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto spedito, nonché garantire che il trasporto dei medicinali venduti on-line avvenga nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di amministrazione».
L'intervento professionale del farmacista
Ma, si interroga l'avvocato, può esistere una particolare gestione per cui la consegna del farmaco sia permessa tramite distributore automatico? «La dispensazione di Otc e Sop tramite distributori automatici - poco importa se "precaricati" o alimentati direttamente dal magazzino - accessibili anche dall'esterno del locale-farmacia non è consentita proprio perché, tenuto conto delle modalità di svolgimento, verrebbe esclusa in radice qualsiasi possibilità di effettuare quel controllo professionale, risolvendosi così in una modalità di vendita al di fuori dei canali autorizzati».Il problema è che «l'acquisto del farmaco ordinato via web finisce per essere effettuato "mediante una procedura automatizzata" che non può essere considerata equivalente a quella connessa alla vendita online in cui il ruolo del farmacista nella dispensazione del farmaco rimane predominante a tutela della salute».
Del resto, «la vendita online alle condizioni previste dalla normativa è diventata sì una seconda modalità autorizzata di dispensazione del farmaco, sia pure dei soli Sop e Otc, ma deve garantire nella fase di consegna del medicinale - a tutela della salute pubblica - l'intervento professionale del farmacista». Ma, «diverso potrebbe invece essere il giudizio se la macchina fosse nelle condizioni di erogare - magari tramite abbinamento elettronico di un numero d'ordine o di un codice con la confezione da consegnare e presente al suo interno - soltanto i prodotti ordinati per i quali i controlli siano già stati operati in fase di confezionamento e quindi in ogni caso prima dell'erogazione/consegna. In tal modo avremmo nella sostanza dispensazioni non solo "personalizzate", e biunivocamente corrispondenti all'ordine ricevuto online», ma dove vi sia stato l'«intervento professionale del farmacista».
fonte:
Farmacista 33
